Art. 29

In vigore dal 28 mar 2012
La Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra con la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti pertinenti.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2012/282 — Testo vigente | Portale Normativo