Art. 31
In vigore dal 28 mar 2012
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione i dati seguenti:
a)
i tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché i requisiti necessari;
b)
i tipi di garanzie accettate ai sensi dell', paragrafo 2, nonché le relative condizioni.
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