Art. 27

In vigore dal 28 mar 2012
1.   Qualora non sia stabilito alcun termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della garanzia, si applicano i termini seguenti: a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per l'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali; oppure b) ove non sia stato fissato alcun termine ai sensi della lettera a), dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono state adempiute la prescrizione o le prescrizioni principali. 2.   Salvo forza maggiore, il termine previsto dal paragrafo 1 non può superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la garanzia è stata destinata all' obbligo di cui trattasi.
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