Art. 27
In vigore dal 28 mar 2012
1. Qualora non sia stabilito alcun termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della garanzia, si applicano i termini seguenti:
a)
dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per l'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali; oppure
b)
ove non sia stato fissato alcun termine ai sensi della lettera a), dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono state adempiute la prescrizione o le prescrizioni principali.
2. Salvo forza maggiore, il termine previsto dal paragrafo 1 non può superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la garanzia è stata destinata all' obbligo di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:282:oj#art-27