Art. 22
In vigore dal 28 mar 2012
1. Se, entro il termine prestabilito è fornita la prova, prescritta dalla specifica normativa dell'Unione, che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non è stata adempiuta una prescrizione secondaria, la garanzia è parzialmente svincolata e la somma restante diviene escutibile. Per la riscossione della somma escutibile si avvia il procedimento di cui all’.
2. La percentuale della garanzia che deve essere svincolata corrisponde alla garanzia relativa alla parte pertinente dell'importo garantito, diminuita del 15 % e:
a)
del 10 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
i)
di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni;
ii)
di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;
b)
del 5 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
i)
di ritardo sulla scadenza di un termine massimo compreso tra 41 e 80 giorni;
ii)
di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;
c)
del 2 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
i)
di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 81 giorni;
ii)
di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini stabiliti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.
Storico versioni
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