Art. 21

In vigore dal 28 mar 2012
1.   La garanzia è interamente escutibile in riferimento al quantitativo per il quale le prescrizioni principali non siano state adempiute, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore. 2.   Le prescrizioni principali sono considerate inadempiute se la relativa prova non è fornita entro il termine prestabilito, salvo che la mancata presentazione della prova entro tale termine sia dovuta a forza maggiore. È immediatamente avviato il procedimento per la riscossione dell'importo escutibile di cui all'. 3.   Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 viene presentata la prova che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, l'85 % dell'importo escusso viene rimborsato. Se la prova dell'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali è stata fornita entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 ma la correlativa prescrizione secondaria non è stata adempiuta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell', paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito. 4.   Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre il periodo di 18 mesi previsto al paragrafo 3 a meno che la mancata presentazione della prova entro tale periodo sia dovuta a forza maggiore.
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