Art. 13

In vigore dal 28 mar 2012
1.   Gli assegni garantiti da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato sono considerati depositi in contanti. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia. 2.   Gli assegni non contemplati dal paragrafo 1 costituiscono garanzia solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo. 3.   Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la garanzia.
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