Art. 13
In vigore dal 28 mar 2012
1. Gli assegni garantiti da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato sono considerati depositi in contanti. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.
2. Gli assegni non contemplati dal paragrafo 1 costituiscono garanzia solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.
3. Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:282:oj#art-13