Art. 11

In vigore dal 28 mar 2012
1.   Le garanzie di cui all’ sono costituite in euro. 2.   In deroga al paragrafo 1, se in uno Stato membro non appartenente alla zona euro la garanzia è accettata in moneta nazionale, l’importo della garanzia in euro è convertito in tale moneta conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1913/2006. L’impegno corrispondente alla garanzia e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.
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