Art. 6

In vigore dal 19 dic 2011
1.   Il controllo di conformità è effettuato conformemente al disposto dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. 2.   Per i prodotti che, per motivi tecnici, non possono essere sottoposti alle operazioni di controllo di conformità al momento del primo sbarco nell'Unione, tale controllo è effettuato successivamente, al più tardi all'arrivo presso l'impianto di maturazione, e comunque prima dell'immissione in libera pratica per i prodotti importati da paesi terzi. 3.   A seguito del controllo di conformità, per i prodotti risultati conformi alle norme viene rilasciato un certificato di controllo, redatto sulla base del modello che figura all'allegato II. Il certificato di controllo rilasciato per le banane originarie dei paesi terzi deve essere presentato alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica di tali prodotti nell'Unione. 4.   Qualora non risultino conformi, si applica il punto 2.7 dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. 5.   Nel caso in cui l'organismo competente non abbia effettuato il controllo di taluni prodotti, esso appone un timbro sulla notifica di cui all' oppure, se trattasi di prodotti importati, informa in altro modo le autorità doganali. 6.   L'operatore provvede ad agevolare l'opera di verifica effettuata dall'organismo competente ai sensi del presente capo.
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