Art. 9
In vigore dal 19 dic 2011
1. Gli operatori che commercializzano banane raccolte nell'Unione o importate da paesi terzi non sono soggetti ai controlli di conformità in materia di norme di commercializzazione alle fasi previste agli qualora:
a)
dispongano di personale esperto in materia di norme di commercializzazione e di attrezzature di movimentazione e di controllo;
b)
tengano un registro delle operazioni effettuate; e
c)
siano in grado di assicurare la qualità costante delle banane commercializzate a norme di commercializzazione di cui all’.
Gli operatori esentati dal controllo ottengono un certificato di esenzione redatto sulla base del modello che figura all'allegato III.
2. Il beneficio dell'esenzione dalle operazioni di controllo è concesso, su richiesta dell'operatore interessato, dagli organismi o servizi di controllo designati, secondo il caso, dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di produzione per le banane commercializzate nella regione di produzione dell’Unione o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene lo sbarco per le banane dell’Unione commercializzate nel resto dell'Unione e per quelle importate da paesi terzi. Detto beneficio è accordato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. L'esenzione è valida sull'intero mercato dell’Unione per i prodotti sbarcati nello Stato membro che l'ha concessa.
Tali servizi o organismi procedono alla revoca dell'esenzione qualora constatino anomalie o irregolarità tali da pregiudicare la conformità delle banane alle norme di commercializzazione di all’, o quando vengano meno le condizioni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.
Gli Stati membri redigono un registro degli operatori esentati dal controllo ed attribuiscono a ciascuno un numero d'immatricolazione, adottando le misure necessarie per la diffusione di queste informazioni.
3. I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri verificano periodicamente la qualità delle banane commercializzate dagli operatori di cui al paragrafo 1, nonché il rispetto delle condizioni ivi definite. Gli operatori esentati provvedono ugualmente a predisporre quanto necessario al corretto svolgimento di tali verifiche.
I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione di cui al presente articolo, nonché i casi di revoca di quest'ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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