Art. 5
In vigore dal 19 dic 2011
Le banane importate da paesi terzi sono sottoposte, anteriormente all'immissione in libera pratica nell’Unione, al controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all’ nello Stato membro in cui avviene il primo sbarco nell'Unione, fatto salvo l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1333:oj#art-5