Art. 2

In vigore dal 19 dic 2011
Le norme di commercializzazione di cui all' non ostano all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi commerciali: a) senza incidenza sulla libera circolazione di prodotti originari dei paesi terzi o di altre regioni dell’Unione conformi alle norme di commercializzazione di cui all’, e b) non contrarie alle norme di commercializzazione di cui all’.
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