Art. 2
In vigore dal 19 dic 2011
Le norme di commercializzazione di cui all' non ostano all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi commerciali:
a)
senza incidenza sulla libera circolazione di prodotti originari dei paesi terzi o di altre regioni dell’Unione conformi alle norme di commercializzazione di cui all’, e
b)
non contrarie alle norme di commercializzazione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1333:oj#art-2