Art. 1

In vigore dal 19 dic 2011
Le norme di commercializzazione applicabili alle banane di cui al codice NC 0803 00 , escluse le banane da cuocere, le banane-fico e le banane destinate alla trasformazione, sono stabilite nell'allegato I. Le norme di commercializzazione si applicano alla fase dell'immissione in libera pratica per i prodotti originari dei paesi terzi, alla fase dello sbarco nel primo porto dell’Unione per i prodotti originari dell’Unione o all'uscita dal capannone di confezionamento per i prodotti consegnati allo stato fresco al consumatore nelle regioni di produzione.
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