Art. 4
In vigore dal 19 dic 2011
Le banane prodotte all'interno dell’Unione sono oggetto di un controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all’ anteriormente all'operazione di carico sul mezzo di trasporto in vista della loro commercializzazione allo stato fresco. Detto controllo può essere effettuato presso il centro di condizionamento.
Le banane commercializzate al di fuori della regione di produzione sono oggetto di controlli imprevisti al momento del primo sbarco nel resto dell'Unione.
I controlli di cui al primo e secondo paragrafo vengono effettuati fatto salvo l'.
Storico versioni
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