Art. 8

In vigore dal 19 dic 2011
1.   I controlli di conformità sono effettuati dai servizi o dagli organismi designati dalle autorità nazionali competenti. Tali servizi e dipartimenti o organismi devono presentare i necessari requisiti di idoneità all'esercizio dei controlli, in particolare in materia di attrezzature, formazione ed esperienza. 2.   Le autorità nazionali competenti possono delegare l'esercizio dei controlli di conformità ad organismi privati all'uopo riconosciuti che presentino i seguenti requisiti: a) disporre di controllori in possesso di una formazione riconosciuta dalle autorità nazionali competenti; b) disporre del materiale e delle installazioni necessarie alle verifiche ed analisi richieste dal controllo; c) disporre di attrezzature adeguate per la trasmissione delle informazioni. 3.   Le autorità nazionali competenti verifica periodicamente l'esecuzione e l'efficacia dei controlli di conformità. Essa revoca il riconoscimento qualora constati anomalie o irregolarità tali da pregiudicare il normale svolgimento dei controlli di conformità, o quando vengano meno i presupposti richiesti.
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