Art. 11
In vigore dal 19 dic 2011
1. Per ogni periodo di rendicontazione gli Stati membri notificano alla Commissione:
a)
il quantitativo di banane prodotte nell'Unione che viene commercializzato:
i)
nella regione di produzione;
ii)
al di fuori della regione di produzione;
b)
i prezzi di vendita medi sui mercati locali di banane verdi prodotte nell'Unione che vengono commercializzate nella rispettiva regione di produzione;
c)
i prezzi di vendita medi delle banane verdi nella fase di consegna nel primo porto di scarico (merci non scaricate) per le banane prodotte nell'Unione che vengono commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione;
d)
le previsioni relative ai dati di cui ai punti a), b) e c) per i due periodi di rendicontazione successivi.
2. Le regioni di produzione sono:
a)
Isole Canarie;
b)
Guadalupa;
c)
Martinica;
d)
Madera, Azzorre e Algarve;
e)
Creta e Laconia;
f)
Cipro.
3. I periodi di rendicontazione di ogni anno civile sono:
a)
da gennaio ad aprile incluso;
b)
da maggio ad agosto incluso;
c)
da settembre a dicembre incluso.
Le notificazioni relative a ogni periodo di rendicontazione sono effettuate al più tardi entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo medesimo.
4. Le notificazioni di cui al presente capo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).
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