Art. 8

In vigore dal 28 nov 2011
Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi. Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2011/1225 — Testo vigente | Portale Normativo