Art. 3

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Qualora sia applicato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere della data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all' del presente regolamento. 2.   Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, l' esemplare di controllo T 5 dovrà contenere nella casella 104, alla voce “altri”, una delle diciture elencate all'allegato I. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
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