Art. 4
In vigore dal 28 nov 2011
Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.
La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.
Storico versioni
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