Art. 9

In vigore dal 28 nov 2011
Ai sensi dell'articolo 45, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con uno strumento o apparecchio scientifico determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1225:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo