Art. 5

In vigore dal 28 nov 2011
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, le «caratteristiche tecniche oggettive» di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali. Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l'uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico.
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