Art. 2
In vigore dal 28 nov 2011
1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 43, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, denominati nel prosieguo «oggetti», comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:
a)
avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;
b)
prenderli a carico nel proprio inventario;
c)
facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.
Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 46, lettera b), di detto regolamento.
2. I1 direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.
Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo comma sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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