Art. 6
In vigore dal 28 nov 2011
1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato:
a)
l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive in base alle quali lo strumento o apparecchio è considerato scientifico;
b)
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;
c)
il paese d'origine dello strumento o apparecchio;
d)
il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;
e)
l'uso specifico cui è destinato lo strumento o apparecchio;
f)
il prezzo di tale strumento o apparecchio o il suo valore in dogana;
g)
il numero di esemplari dello strumento o apparecchio.
La domanda deve essere corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.
Storico versioni
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