Art. 6

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato: a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive in base alle quali lo strumento o apparecchio è considerato scientifico; b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore; c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio; d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato; e) l'uso specifico cui è destinato lo strumento o apparecchio; f) il prezzo di tale strumento o apparecchio o il suo valore in dogana; g) il numero di esemplari dello strumento o apparecchio. La domanda deve essere corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1225:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo