Art. 10

In vigore dal 28 nov 2011
Per ottenere 1'ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici ovvero di utensili, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo. Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi d'informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1225:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo