Art. 13

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale istituto od organismo. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o all'apparecchio in oggetto: a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura combinata; b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore; c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio; d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato; e) l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio. 3.   Se trattasi di dono, la domanda deve recare altresì: a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore; b) un attestato del richiedente da cui risulti: i) che la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non sottintende, nel donatore, alcun intento commerciale, e ii) che il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia dai dazi all'importazione.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2011/1225 — Testo vigente | Portale Normativo