Art. 13
In vigore dal 28 nov 2011
1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale istituto od organismo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o all'apparecchio in oggetto:
a)
l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura combinata;
b)
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;
c)
il paese d'origine dello strumento o apparecchio;
d)
il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;
e)
l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio.
3. Se trattasi di dono, la domanda deve recare altresì:
a)
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore;
b)
un attestato del richiedente da cui risulti:
i)
che la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non sottintende, nel donatore, alcun intento commerciale, e
ii)
che il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia dai dazi all'importazione.
Storico versioni
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