Art. 17
In vigore dal 28 nov 2011
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 euro e dei quali abbia autorizzato o rifiutato l'ammissione in franchigia in applicazione degli o 14.
L'elenco contiene la designazione commerciale precisa degli oggetti di cui al primo comma, nonché il codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o della ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno, accompagnate da informazioni sugli oggetti per i quali nel corso dei sei mesi precedenti è stata autorizzata o rifiutata l'ammissione in franchigia.
3. La Commissione comunica gli elenchi agli altri Stati membri.
Storico versioni
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