Art. 20

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o organismo avente sede nell'Unione riceve una domanda di ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi del tipo di quelli definiti all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1186/2009, essa trasmette alla Commissione tale domanda corredata dei relativi elementi di informazione, affinché, previamente alla decisione adottata dalla stessa autorità competente, possa essere sottoposta a un esame nell'ambito del comitato del codice doganale. Alla Commissione vengono fornite, su sua richiesta, le informazioni complementari necessarie per tale esame. 2.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione in merito alla decisione che ha adottato sulla domanda di ammissione in franchigia.
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