Art. 19

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto od organismo di ricerca scientifica avente sede fuori dell'Unione, oppure il suo rappresentante autorizzato, deve presentare apposita domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o l'organismo di ricerca scientifica avente sede nell'Unione. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le informazioni seguenti, relative allo strumento o apparecchio in questione: a) copia dell'accordo di cooperazione scientifica concluso tra istituti di ricerca siti nell'Unione e in paesi terzi; b) l'esatta denominazione commerciale degli strumenti, il loro numero e il loro valore nonché, se del caso, la presunta classificazione nella nomenclatura combinata; c) paese di origine e di provenienza degli strumenti o apparecchi; d) il luogo in cui saranno utilizzati gli strumenti o apparecchi; e) l'uso al quale sono destinati gli strumenti o apparecchi e la durata della loro utilizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1225:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Regolamento (UE) 2011/1225 — Testo vigente | Portale Normativo