Art. 19
In vigore dal 28 nov 2011
1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto od organismo di ricerca scientifica avente sede fuori dell'Unione, oppure il suo rappresentante autorizzato, deve presentare apposita domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o l'organismo di ricerca scientifica avente sede nell'Unione.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le informazioni seguenti, relative allo strumento o apparecchio in questione:
a)
copia dell'accordo di cooperazione scientifica concluso tra istituti di ricerca siti nell'Unione e in paesi terzi;
b)
l'esatta denominazione commerciale degli strumenti, il loro numero e il loro valore nonché, se del caso, la presunta classificazione nella nomenclatura combinata;
c)
paese di origine e di provenienza degli strumenti o apparecchi;
d)
il luogo in cui saranno utilizzati gli strumenti o apparecchi;
e)
l'uso al quale sono destinati gli strumenti o apparecchi e la durata della loro utilizzazione.
Storico versioni
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