Art. 8

In vigore dal 18 nov 2011
1.   L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente gli elementi delle informazioni richieste quando e nello stato in cui le pervengono. 2.   Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene formulata entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità adita, che dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.
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