Art. 5
In vigore dal 18 nov 2011
Qualora l’autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni della direttiva 2010/24/UE sui cui tale rifiuto si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena quest’ultima abbia preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1189:oj#art-5