Art. 3
In vigore dal 18 nov 2011
1. L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.
2. Una richiesta di informazioni, recupero o misure cautelari può riguardare una delle seguenti persone:
a)
il debitore principale o un codebitore;
b)
una persona diversa dal codebitore tenuta al pagamento delle imposte, dazi o altre misure o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi o altre misure, ai sensi della normativa in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;
c)
un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b) o abbia debiti nei confronti delle stesse.
Storico versioni
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