Art. 4
In vigore dal 18 nov 2011
Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente a norma degli , paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.
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