Art. 9
In vigore dal 18 nov 2011
L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1189:oj#art-9