Art. 13

In vigore dal 18 nov 2011
1.   Una notifica eseguita dallo Stato membro adito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro, è considerata come avente nello Stato membro richiedente gli stessi effetti che se fosse stata eseguita dallo Stato membro richiedente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro. 2.   La notifica di un documento relativo a più di un tipo di imposte, dazi o altre misure, è considerata valida se è eseguita dall’autorità dello Stato membro adito competente per almeno un tipo di imposte, dazi o altre misure menzionato nel documento di notifica e purché ciò sia consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro adito.
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