Art. 17
In vigore dal 18 nov 2011
Il destinatario di una richiesta di recupero o di misure cautelari non può basarsi sulla notifica o comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito per chiedere una proroga o una riapertura dei termini per contestare il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione, se essi sono stati correttamente notificati.
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