Art. 22

In vigore dal 18 nov 2011
1.   Se la richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa. 2.   Se l’importo del credito oggetto della richiesta di recupero o di misure cautelari viene modificato in virtù di una decisione dell’organo competente di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, l’autorità richiedente informa l’autorità adita di tale decisione e, in caso di richiesta di recupero, trasmette un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. Il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito è redatto dall’autorità richiedente, o sotto la responsabilità della stessa, sulla base della decisione di modifica dell’importo del credito. 3.   Il nuovo titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito non incide sulla possibilità di contestare il credito iniziale, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o la decisione di cui al precedente comma. 4.   Se la modifica di cui al paragrafo 2, comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione avviata ai fini del recupero o dell’adozione di misure cautelari ma limitatamente all’importo ancora dovuto.. Se, quando viene informata della riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello ancora dovuto, ma la procedura di trasferimento di cui all’ non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all’avente diritto l’importo riscosso in eccesso. 5.   Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente può trasmettere all’autorità adita una richiesta complementare di recupero o di adozione di misure cautelari. Nella misura del possibile, l’autorità adita dà seguito a tale richiesta complementare insieme alla richiesta iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l’autorità adita è tenuta a dare seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE. 6.   Per la conversione dell’importo del credito risultante dalla modifica di cui al paragrafo 2 nella valuta dello Stato membro dell’autorità adita, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.
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