Art. 23
In vigore dal 18 nov 2011
1. Gli importi da trasferire all’autorità richiedente conformemente all’, paragrafo 5, della direttiva 2010/24/UE, sono versati a tale autorità nella valuta dello Stato membro adito.
Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero.
Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato membro richiedente, l’autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato membro richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
a)
l’autorità adita ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata, e
b)
l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.
Se l’autorità richiedente ha rilasciato una dichiarazione di rimborso conformemente al terzo comma, lettera b), essa è tenuta a restituire gli importi recuperati già trasferiti dall’autorità adita entro un mese dal ricevimento della richiesta di rimborso. Eventuali altre compensazioni dovute in relazione a tale caso sono esclusivamente a carico dell’autorità adita.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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