Art. 18
In vigore dal 18 nov 2011
1. Se la valuta dello Stato membro adito è diversa da quella dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute.
2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’assistenza in materia di recupero è l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima della data di invio della richiesta.
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