Art. 21

In vigore dal 18 nov 2011
1.   Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo che ne consente l’esecuzione, avviate nello Stato membro dell’autorità richiedente, sono notificate da quest’ultima all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è informata. 2.   L’autorità adita notifica all’autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito non consentono l’adozione delle misure cautelari o il recupero di cui all’, paragrafo 4, secondo e terzo comma, della direttiva 2010/24/UE. 3.   Ogni azione intrapresa nello Stato membro adito per ottenere il rimborso di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2010/24/UE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata. Per quanto possibile, l’autorità adita coinvolge l’autorità richiedente nelle procedure per liquidare l’importo da rimborsare e l’indennizzo dovuto. Su richiesta motivata dell’autorità adita, l’autorità richiedente trasferisce le somme rimborsate e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale richiesta.
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