Art. 16
In vigore dal 18 nov 2011
1. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, allegato alla richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari è compilato dall’autorità richiedente o sotto la responsabilità della stessa, sulla base del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.
Le penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/24/UE e gli interessi e le spese di cui all’, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva, il cui pagamento, conformemente alle norme in vigore nello Stato membro richiedente, può essere richiesto a decorrere dalla data del titolo iniziale che consente l’esecuzione e fino alla data in cui è inviata la richiesta di recupero, possono essere aggiunte al titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.
2. Un unico titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.
3. Nella misura in cui i titoli iniziali che consentono l’esecuzione di diversi crediti nello Stato membro richiedente sono già stati sostituiti da un titolo collettivo che consente l’esecuzione di tutti i crediti in parola in tale Stato membro, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito può essere basato sui titoli iniziali che consentono l’esecuzione nello Stato membro richiedente o sul titolo collettivo che raggruppa i titoli iniziali in parola nello Stato membro richiedente.
4. Ai fini dell’esecuzione dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta assistenza, lo Stato membro adito può utilizzare il titolo uniforme che consente l’esecuzione in tale Stato membro nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in conformità della legislazione nazionale.
Storico versioni
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