Art. 2
In vigore dal 18 nov 2011
1. Tutte le domande di informazioni, notifica, recupero o misure cautelari a norma degli , paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE (di seguito le «domande di assistenza»), nonché tutti i titoli, i formulari e altri documenti ad esse allegati e qualsiasi altra informazione trasmessa in relazione a tali domande, sono inviate tramite la rete CCN, salvo quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche.
2. I documenti trasmessi in forma elettronica o le versioni cartacee degli stessi sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti inviati per posta.
3. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, viene inviata per posta. In tale caso, si procede come segue:
a)
la richiesta deve essere firmata da un funzionario dell’autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine;
b)
il modulo standard che accompagna la richiesta di notifica, di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24/UE (di seguito il «modulo standard di notifica») o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, di cui all’ della stessa direttiva, devono essere firmati da un funzionario dell’autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine;
c)
se la richiesta è corredata di una copia di un documento diverso dal modulo standard di notifica o dal titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità richiedente deve certificare la conformità di tale copia con l’originale, apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, la menzione «copia certificata conforme», il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri sono tenuti a utilizzare il modulo standard di notifica elaborato conformemente al modello di cui all’allegato I del presente regolamento e il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito elaborato conformemente al modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
4. Se il modulo standard di notifica o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito sono trasmessi per via elettronica, la loro struttura e lay-out possono essere adattati alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico al fine di facilitare le comunicazioni tra le autorità competenti, purché le serie di dati e le informazioni in essi contenute non subiscano modifiche sostanziali rispetto ai modelli di cui agli allegati I e II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1189:oj#art-2