Art. 12

In vigore dal 18 nov 2011
1.   L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta. Una volta ricevuta la richiesta di notifica, l’autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità con la normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede. Se necessario, ma fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso. 2.   L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all’autorità richiedente.
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