Art. 7
In vigore dal 18 nov 2011
L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.
Storico versioni
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