Art. 19

In vigore dal 18 nov 2011
1.   Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari, l’autorità adita conferma l’avvenuto ricevimento della richiesta. 2.   L’autorità adita può, se necessario, chiedere all’autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.
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