Art. 21

Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

In vigore dal 25 ott 2011
Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 1.   Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti: a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; nonché b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II. Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione. Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste. 2.   Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l’elenco dell’allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell’. Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

La disposizione stabilisce che le sostanze o i prodotti che causano allergie o intolleranze devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla loro denominazione. Questa denominazione deve essere visivamente evidenziata rispetto agli altri ingredienti, ad esempio tramite dimensioni, stile o colore di sfondo del testo. Se l'alimento non ha un elenco degli ingredienti, occorre inserire la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza o prodotto allergenico. L'indicazione non è necessaria se il nome stesso dell'alimento fa già chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione. Inoltre, la Commissione ha il compito di riesaminare e aggiornare sistematicamente l'elenco di tali sostanze in base al progresso scientifico.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire una migliore informazione e a tutelare la salute dei consumatori, consentendo loro di individuare facilmente la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze negli alimenti.

A chi si applica

Si applica a chi produce ed etichetta prodotti alimentari contenenti sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, a tutela dei consumatori.

Esempio pratico

Un produttore prepara un biscotto contenente farina di frumento e latte. Nella lista degli ingredienti sulla confezione, le parole «frumento» e «latte» vengono stampate in grassetto o con un colore differente per risaltare chiaramente rispetto agli altri ingredienti.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di indicare ed evidenziare graficamente le sostanze o i prodotti allergenici nell'elenco degli ingredienti, oppure tramite la dicitura «contiene» in assenza di elenco, e di precisare la provenienza per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico; le sanzioni non sono previste dal testo.

Domande frequenti

Come deve essere evidenziato l'ingrediente che provoca allergie o intolleranze?Deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto rispetto agli altri ingredienti elencati, ad esempio modificandone le dimensioni, lo stile o il colore di sfondo.
Cosa bisogna fare se l'alimento non dispone di un elenco degli ingredienti?In mancanza dell'elenco degli ingredienti, l'etichetta deve riportare la parola «contiene» seguita dalla specifica denominazione della sostanza o del prodotto che provoca allergie o intolleranze.
Quando non è richiesta l'indicazione della sostanza o del prodotto allergenico?L'indicazione non è richiesta nei casi in cui la stessa denominazione dell'alimento faccia già chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione.

Termini chiave

etichettaturaelenco degli ingredienticoadiuvanti tecnologiciatti delegatidenominazione dell’alimento

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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