Art. 21

Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

In vigore dal 25 ott 2011
Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 1.   Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti: a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; nonché b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II. Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione. Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste. 2.   Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l’elenco dell’allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell’. Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
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