Art. 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie

In vigore dal 25 ott 2011
Elenco delle indicazioni obbligatorie 1.   Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’, paragrafo 1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’; j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. 2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l’, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli. 3.   Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri. Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati a norma dell’, i criteri cui è subordinata l’espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri. 4.   Per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 per esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi e simboli invece che parole o numeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1169:oj#art-9

In sintesi

L'articolo stabilisce l'elenco delle informazioni che devono obbligatoriamente comparire sugli alimenti, tra cui denominazione, ingredienti, allergeni, quantità netta, scadenza, operatore responsabile e dichiarazione nutrizionale. Tali indicazioni devono essere riportate principalmente con parole e numeri. Possono essere affiancate o, in presenza di specifiche disposizioni della Commissione europea, sostituite da simboli o pittogrammi, purché sia garantito lo stesso livello di informazione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che i consumatori ricevano informazioni essenziali, chiare e uniformi sugli alimenti per consentire un consumo consapevole e sicuro.

A chi si applica

Si applica agli operatori del settore alimentare responsabili della produzione, confezionamento ed etichettatura dei prodotti destinati ai consumatori.

Esempio pratico

Un produttore di biscotti deve inserire sulla confezione il nome del prodotto, la lista degli ingredienti evidenziando la presenza di glutine o latte, la quantità netta, la data di scadenza, la tabella nutrizionale e i propri dati societari. Inoltre, per le bevande con alcol superiore all'1,2% in volume, deve essere indicato chiaramente il titolo alcolometrico.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli operatori di riportare sugli alimenti le indicazioni prescritte (denominazione, ingredienti, allergeni, quantità, scadenza, operatore, origine ove prevista, istruzioni d'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale) mediante parole e numeri o eventuali simboli autorizzati.

Domande frequenti

Le informazioni obbligatorie possono essere fornite solo con simboli o disegni?Di regola devono essere espresse con parole e numeri, a cui si possono aggiungere simboli; la sostituzione completa con pittogrammi o simboli è possibile solo se stabilita dalla Commissione europea tramite appositi atti.
È obbligatorio indicare la presenza di sostanze che provocano allergie?Sì, è obbligatorio indicare qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico (o loro derivato) che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione e ancora presente nel prodotto finito.
Quando è obbligatorio indicare il titolo alcolometrico?L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo è obbligatoria per tutte le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume.

Termini chiave

denominazione dell’alimentodichiarazione nutrizionaletermine minimo di conservazioneoperatore del settore alimentaretitolo alcolometrico volumico effettivo

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo