Art. 9
Elenco delle indicazioni obbligatorie
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Elenco delle indicazioni obbligatorie
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L'articolo stabilisce l'elenco delle informazioni che devono obbligatoriamente comparire sugli alimenti, tra cui denominazione, ingredienti, allergeni, quantità netta, scadenza, operatore responsabile e dichiarazione nutrizionale. Tali indicazioni devono essere riportate principalmente con parole e numeri. Possono essere affiancate o, in presenza di specifiche disposizioni della Commissione europea, sostituite da simboli o pittogrammi, purché sia garantito lo stesso livello di informazione.
La norma mira a garantire che i consumatori ricevano informazioni essenziali, chiare e uniformi sugli alimenti per consentire un consumo consapevole e sicuro.
Si applica agli operatori del settore alimentare responsabili della produzione, confezionamento ed etichettatura dei prodotti destinati ai consumatori.
Un produttore di biscotti deve inserire sulla confezione il nome del prodotto, la lista degli ingredienti evidenziando la presenza di glutine o latte, la quantità netta, la data di scadenza, la tabella nutrizionale e i propri dati societari. Inoltre, per le bevande con alcol superiore all'1,2% in volume, deve essere indicato chiaramente il titolo alcolometrico.
Obbligo per gli operatori di riportare sugli alimenti le indicazioni prescritte (denominazione, ingredienti, allergeni, quantità, scadenza, operatore, origine ove prevista, istruzioni d'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale) mediante parole e numeri o eventuali simboli autorizzati.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.