Art. 9
Elenco delle indicazioni obbligatorie
In vigore dal 25 ott 2011
Elenco delle indicazioni obbligatorie
1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a)
la denominazione dell’alimento;
b)
l’elenco degli ingredienti;
c)
qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d)
la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e)
la quantità netta dell’alimento;
f)
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g)
le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’, paragrafo 1;
i)
il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’;
j)
le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k)
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l)
una dichiarazione nutrizionale.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l’, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.
3. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.
Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati a norma dell’, i criteri cui è subordinata l’espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri.
4. Per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 per esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi e simboli invece che parole o numeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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