Art. 19
Omissione dell’elenco degli ingredienti
In vigore dal 25 ott 2011
Omissione dell’elenco degli ingredienti
1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:
a)
gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
b)
le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
c)
gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
d)
i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
e)
alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:
i)
sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure
ii)
consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.
2. Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un’inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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