Art. 19

Omissione dell’elenco degli ingredienti

In vigore dal 25 ott 2011
Omissione dell’elenco degli ingredienti 1.   Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento: i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente. 2.   Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un’inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.
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