Art. 23

Quantità netta

In vigore dal 25 ott 2011
Quantità netta 1.   La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo: a) in unità di volume per i prodotti liquidi; b) in unità di massa per gli altri prodotti. 2.   Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull’etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati ai sensi dell’, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l’indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell’allegato IX.
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Quantità netta (Art. 23 Regolamento (UE) 2011/1169) — Testo vigente | Portale Normativo