Art. 22
Indicazione quantitativa degli ingredienti
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Indicazione quantitativa degli ingredienti
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La disposizione stabilisce quando è obbligatorio indicare la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti impiegati in un alimento. L'obbligo scatta se l'ingrediente compare nella denominazione o vi è abitualmente associato dal consumatore. È inoltre richiesta la quantità se l'ingrediente è evidenziato in etichetta con parole, immagini o grafiche, oppure se serve a distinguere il prodotto da altri simili. Le specifiche norme tecniche e le eccezioni sono demandate all'allegato VIII.
La norma serve a garantire trasparenza sulla composizione degli alimenti quando determinati ingredienti sono messi in risalto o ne caratterizzano l'identità.
Si applica a chi si occupa della fabbricazione, preparazione o etichettatura di alimenti e tutela i consumatori che acquistano tali prodotti.
Un produttore prepara una confezione di biscotti inserendo sulla confezione l'immagine e la scritta 'con nocciole'. In base alla norma, poiché l'ingrediente è evidenziato nell'etichettatura mediante parole e immagini, il produttore deve indicare la percentuale o quantità di nocciole utilizzate.
Obbligo di indicare la quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti impiegati nella fabbricazione o preparazione quando ricorre una delle condizioni previste (presenza nella denominazione, evidenziazione grafica/verbale o essenzialità per la caratterizzazione dell'alimento).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.