Art. 22

Indicazione quantitativa degli ingredienti

In vigore dal 25 ott 2011
Indicazione quantitativa degli ingredienti 1.   L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. 2.   Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l’indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell’allegato VIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1169:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indicazione quantitativa degli ingredienti (Art. 22 Regolamento (UE) 2011/1169) — Testo vigente | Portale Normativo