Art. 22

Indicazione quantitativa degli ingredienti

In vigore dal 25 ott 2011
Indicazione quantitativa degli ingredienti 1.   L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. 2.   Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l’indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell’allegato VIII.
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In sintesi

La disposizione stabilisce quando è obbligatorio indicare la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti impiegati in un alimento. L'obbligo scatta se l'ingrediente compare nella denominazione o vi è abitualmente associato dal consumatore. È inoltre richiesta la quantità se l'ingrediente è evidenziato in etichetta con parole, immagini o grafiche, oppure se serve a distinguere il prodotto da altri simili. Le specifiche norme tecniche e le eccezioni sono demandate all'allegato VIII.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire trasparenza sulla composizione degli alimenti quando determinati ingredienti sono messi in risalto o ne caratterizzano l'identità.

A chi si applica

Si applica a chi si occupa della fabbricazione, preparazione o etichettatura di alimenti e tutela i consumatori che acquistano tali prodotti.

Esempio pratico

Un produttore prepara una confezione di biscotti inserendo sulla confezione l'immagine e la scritta 'con nocciole'. In base alla norma, poiché l'ingrediente è evidenziato nell'etichettatura mediante parole e immagini, il produttore deve indicare la percentuale o quantità di nocciole utilizzate.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di indicare la quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti impiegati nella fabbricazione o preparazione quando ricorre una delle condizioni previste (presenza nella denominazione, evidenziazione grafica/verbale o essenzialità per la caratterizzazione dell'alimento).

Domande frequenti

Quando è obbligatorio indicare la quantità di un ingrediente?È obbligatorio se l'ingrediente compare o è associato alla denominazione, se è evidenziato nell'etichettatura con parole o immagini, oppure se è essenziale per caratterizzare l'alimento ed evitarne la confusione con altri prodotti.
L'evidenziazione di un ingrediente tramite immagini fa scattare l'obbligo di indicarne la quantità?Sì, se un ingrediente o una categoria di ingredienti è messo in risalto nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazioni grafiche, la sua quantità deve essere indicata.
Esistono casi in cui non è richiesta l'indicazione quantitativa?Sì, il testo prevede che i casi particolari nei quali l'indicazione non è richiesta, insieme alle norme tecniche di applicazione, siano stabiliti nell'allegato VIII.

Termini chiave

indicazione quantitativaingredientedenominazione dell’alimentoetichettaturarappresentazione grafica

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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