Art. 22
Indicazione quantitativa degli ingredienti
In vigore dal 25 ott 2011
Indicazione quantitativa degli ingredienti
1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
a)
figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
b)
è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
c)
è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.
2. Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l’indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell’allegato VIII.
Storico versioni
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