Art. 7
Relazione di verifica
In vigore dal 25 lug 2011
Relazione di verifica
1. La relazione di verifica prevista all’, paragrafo 2, lettera g), è redatta da un organismo indipendente e certificato esterno all’impresa del richiedente e non correlato in alcun modo a tale entità.
2. Ai fini della stesura della relazione di verifica, l’organismo indipendente e certificato:
a)
verifica la corrispondenza con i criteri di ammissibilità di cui all’, paragrafo 2;
b)
accerta che le informazioni fornite in conformità all’, paragrafo 2, lettera f), rispondano ai criteri di cui all’;
c)
appura che il metodo di prova previsto all’, paragrafo 2, lettera e), si presti alla certificazione del risparmio di CO2 conseguito in virtù della tecnologia innovativa per i veicoli di cui all’, paragrafo 2, lettera d), e che sia conforme ai requisiti minimi specificati all’, paragrafo 1;
d)
si assicura che la tecnologia innovativa sia compatibile con i requisiti del caso previsti per l’omologazione del veicolo;
e)
dichiara che la tecnologia innovativa soddisfa i requisiti specificati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ai fini della certificazione del risparmio di CO2 prevista dall’, l’organismo indipendente e certificato, su richiesta del costruttore redige una relazione sull’interazione tra diverse innovazioni ecocompatibili applicate su un tipo, una variante o una versione di veicolo.
Tale relazione riporta il risparmio di CO2 realizzato attraverso le diverse innovazioni ecocompatibili, tenendo conto dell’impatto esercitato dalla loro interazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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